Chi immagina una causa per malasanità pensa a un'aula, a un avvocato che parla, a un giudice che decide. Nella pratica italiana quel momento arriva tardi e spesso non arriva affatto, perché la partita si gioca prima — in una stanza dove ci sono tre medici e nessuna arringa.
Si chiama accertamento tecnico preventivo con finalità conciliativa, previsto dall'articolo 696-bis del codice di procedura civile. Dal 2017 è, insieme alla mediazione, un passaggio obbligatorio prima di poter citare in giudizio una struttura sanitaria o un medico. Non è una formalità da sbrigare: è il luogo in cui il tuo caso viene pesato.
Che cos'è, in concreto
Si deposita un ricorso al tribunale chiedendo che venga nominato un collegio di consulenti tecnici. Il giudice li nomina: di norma un medico legale e uno specialista della disciplina coinvolta — un ginecologo se si discute di un parto, un ortopedico se si discute di una protesi.
I consulenti studiano la cartella clinica, visitano il danneggiato, ascoltano i consulenti di parte e depositano una relazione che risponde a due domande: c'è stato un errore, e quale danno ne è derivato. Poi tentano la conciliazione fra le parti.
La relazione non è una sentenza, ma nella pratica pesa quanto una sentenza. Se dice che l'errore c'è stato e quantifica il danno, l'assicurazione della struttura sa perfettamente come finirebbe la causa, e quasi sempre tratta. Se dice il contrario, la causa non conviene più a nessuno.
Perché conviene, invece di essere un ostacolo
La reazione istintiva è vederlo come un rinvio. È l'opposto, per tre ragioni.
Costa molto meno di una causa. Si paga il contributo unificato ridotto e il compenso dei consulenti, senza le spese di un giudizio ordinario.
È più veloce. Dalla nomina alla relazione passano in media otto-quattordici mesi, contro i tre o quattro anni di un processo di primo grado.
E soprattutto la perizia è utilizzabile nel giudizio successivo. Se la conciliazione non riesce e si va in causa, quella relazione entra nel processo: non si ricomincia da capo.
Dove si vince e dove si perde
Qui sta la parte che quasi nessuno spiega. Il collegio nominato dal giudice legge le carte e ascolta le parti, ma le parti devono avere qualcuno che parli la loro lingua tecnica.
Presentarsi all'ATP senza un proprio medico legale significa lasciare che la ricostruzione dei fatti la faccia soltanto la controparte, che invece il proprio consulente lo porta sempre. Le osservazioni tecniche di parte, depositate nei termini, sono ciò che obbliga il collegio a prendere posizione su un punto che altrimenti scivolerebbe via.
Per questo il nostro lavoro sull'ATP comincia molto prima del deposito: si ricostruisce la cronologia clinica, si individuano i due o tre snodi in cui la condotta si è discostata dalle linee guida, e si arriva davanti al collegio con una tesi precisa invece che con una lamentela generica.
I documenti che servono prima di depositare
- cartella clinica completa di ogni ricovero, non solo la lettera di dimissione
- referti e immagini radiologiche originali, non i soli referti scritti
- documentazione del percorso successivo: visite, riabilitazione, farmaci
- certificazioni di malattia e giorni di inabilità
- documentazione del reddito, se c'è una perdita economica da provare
Se manchi di qualcosa non è un problema: la cartella clinica si richiede alla struttura, che è obbligata a consegnarla. Ce ne occupiamo noi come primo passo, insieme alla richiesta delle immagini originali che quasi sempre nessuno pensa a chiedere.
Mediazione o ATP: quale strada
La legge lascia scegliere fra l'accertamento tecnico preventivo e la mediazione. Non sono equivalenti.
La mediazione è più rapida e informale, ma non produce una perizia collegiale: funziona quando la responsabilità è già ammessa o evidente e si discute solo di quanto. L'ATP è più lento ma costruisce la prova tecnica, ed è la scelta giusta quando la controparte nega l'errore — cioè quasi sempre.
La scelta si fa caso per caso, guardando la solidità della documentazione e l'atteggiamento della struttura. È una delle prime decisioni che prendiamo, e incide sull'esito più di quanto sembri.
Quanto tempo hai
L'ATP non allunga i termini di prescrizione, li interrompe quando viene notificato. Verso la struttura sanitaria il termine ordinario è di dieci anni, verso il medico dipendente di cinque. Se hai un dubbio sulle date, la verifica è gratuita: puoi usare lo strumento sui termini oppure chiamarci e ci mettiamo cinque minuti.
Se stai valutando se aprire una pratica, il primo passo non è l'ATP: è capire se il caso regge. Quella valutazione la facciamo noi, con il nostro medico legale, e non ti costa nulla.