Nel trasporto la posizione del danneggiato è più forte che nella responsabilità comune, perché esiste un contratto. Al passeggero basta provare il contratto e il danno subito durante il viaggio: è il vettore a dover dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a evitarlo.
Le regole cambiano con il mezzo
Il trasporto aereo internazionale segue la Convenzione di Montreal, che prevede una responsabilità del vettore in gran parte oggettiva entro determinati limiti e consente di superarli provando la colpa. Il trasporto ferroviario è disciplinato dalla normativa europea sui diritti dei passeggeri e dal codice civile. Per il trasporto marittimo valgono il codice della navigazione e le convenzioni internazionali applicabili.
Tradotto: la strategia si sceglie prima di scrivere la prima lettera, perché termini, limiti e giudice competente sono diversi.
- Titolo di viaggio, carta d’imbarco e prenotazione
- Verbale redatto a bordo o alla stazione
- Referto del primo soccorso, anche estero
- Nominativi di testimoni e personale di bordo
- Comunicazioni ufficiali del vettore
Cosa seguiamo
- Cadute e traumi a bordo o in fase di salita e discesa
- Turbolenze, atterraggi violenti e incidenti aerei
- Deragliamenti, frenate di emergenza e investimenti in stazione
- Incidenti su traghetti, navi da crociera e imbarcazioni da diporto
- Infortuni su banchine, scale mobili e aree di stazione
- Danni a passeggeri con ridotta mobilità per assistenza mancata
Attenzione ai termini brevi
Nel trasporto i termini di decadenza e prescrizione sono più corti che altrove e alcuni reclami vanno presentati entro pochi giorni dall’evento, pena la perdita del diritto. Se ti è successo qualcosa in viaggio, la prima telefonata è la cosa più utile che puoi fare.
Domande frequenti
Sono caduto sul treno per una frenata. È colpa mia?
Non necessariamente. Il vettore risponde salvo che provi di aver fatto tutto il possibile. La frenata di emergenza in sé non lo esonera.
L’incidente è avvenuto su un volo internazionale.
Si applica la Convenzione di Montreal, che consente di agire in fori diversi, anche in Italia in molti casi. La scelta del foro incide sull’esito.
La compagnia offre un voucher.
Il voucher riguarda il disservizio, non il danno alla persona. Sono due piani distinti e accettare il primo non chiude il secondo, ma va formalizzato correttamente.