«L'altro è scappato», «non aveva l'assicurazione», «la sua compagnia è in liquidazione». In tutti e tre i casi l'istinto è pensare che non ci sia più niente da fare. Non è così: per queste situazioni esiste il Fondo di garanzia per le vittime della strada, alimentato da una quota dei premi di tutti gli assicurati e gestito da CONSAP, società pubblica.
Il diritto resta. Ma le regole non sono quelle di un sinistro ordinario: su alcuni punti sono più strette, e chi non le conosce rischia di scrivere alla persona sbagliata o di arrivare tardi.
Quando interviene il Fondo
I casi sono circoscritti, non generici:
- veicolo non identificato: il responsabile è fuggito e non è stato rintracciato;
- veicolo non assicurato: circolava senza copertura valida;
- impresa in liquidazione coatta amministrativa: la compagnia del responsabile non può più pagare;
- veicoli esteri, ma solo in ipotesi particolari: ci torno tra poco.
C'è poi il veicolo rubato, messo in strada contro la volontà del proprietario: la sua polizza di regola non copre quella circolazione e la tutela del danneggiato passa dal sistema di garanzia. Come si incastrino esattamente Fondo e assicuratore è però un passaggio tecnico, da verificare sul caso.
Due cose valgono sempre. Il Fondo non liquida da sé. Per ogni sinistro opera un'impresa designata, una normale compagnia che gestisce la pratica per suo conto: è a lei che va scritto. E qui non funziona il risarcimento diretto, che presuppone due veicoli identificati e assicurati: della strada ordinaria abbiamo parlato qui.
Se il responsabile è rimasto sconosciuto
È il caso più duro. Se il veicolo non viene identificato, il Fondo copre i danni alla persona. I danni alle cose rientrano solo in ipotesi limitate — in sostanza quando dal sinistro sono derivate lesioni di una certa gravità o la morte — e comunque con una franchigia di legge a carico del danneggiato.
Tradotto: se hai riportato lesioni, la strada per il danno alla persona è aperta. Se il pirata ti ha solo ammaccato l'auto e nessuno si è fatto male, di regola non ottieni nulla.
«Non identificato» però non significa «non identificabile»: capita che il mezzo venga riconosciuto giorni dopo grazie a una telecamera o a un testimone, e allora la pratica cambia binario, in meglio.
Un punto è discusso, e va detto: i sinistri senza urto, in cui un'auto ti taglia la strada, tu sbandi e quella prosegue. Le decisioni non sono uniformi e molto dipende da come si prova la dinamica.
Se il veicolo era identificato ma senza assicurazione
Qui la copertura è più ampia e comprende, in linea di principio, anche i danni alle cose. Che il responsabile sia nullatenente non ti riguarda direttamente: la pratica la gestisce l'impresa designata, e sarà poi il Fondo a rivalersi su di lui.
Due avvertenze. Il Fondo tutela i terzi danneggiati, non chi aveva l'obbligo di assicurare quel veicolo: il proprietario che non ha pagato la polizza non può chiedere i danni propri. E il trasportato che sapeva di viaggiare su un mezzo irregolare è in posizione diversa da chi non poteva saperlo: è un punto da far esaminare.
Prima però controlla: la copertura RCA di una targa si verifica gratuitamente sul portale pubblico dell'automobilista. A volte la polizza c'era.
Veicoli stranieri: non è sempre il Fondo
Se l'incidente avviene in Italia ed è causato da un veicolo estero regolarmente assicurato, di norma non si passa dal Fondo: c'è un canale dedicato, che fa capo all'Ufficio Centrale Italiano. Il Fondo entra in gioco nei soli casi indicati dalla legge, per esempio quando la copertura manca.
Se invece sei stato investito all'estero, il percorso passa dal rappresentante che la compagnia straniera deve avere in Italia o, in mancanza, da un organismo di indennizzo. Il canale va individuato prima di scrivere: sbagliare destinatario fa perdere settimane.
Quanto tempo hai per muoverti
Il termine di riferimento è due anni, quello previsto per i danni prodotti dalla circolazione dei veicoli, e in linea di principio vale anche verso l'impresa designata. Tre precisazioni, perché è qui che i diritti si perdono.
Il giorno di partenza non sempre è quello dell'incidente: il termine decorre da quando il danno diventa oggettivamente riconoscibile, e una conseguenza che si manifesta più tardi può spostarne l'inizio.
Se il fatto costituisce reato — e nei sinistri con feriti gravi o con esito mortale spesso lo è — il codice civile collega all'azione risarcitoria un termine più lungo, legato a quel reato. Come operi nei confronti dell'impresa designata va però verificato: non è un automatismo.
Se il ferito è un minore, la minore età non sospende di per sé il termine: il minore ha nei genitori i propri rappresentanti legali, e tocca a loro attivarsi. A spostare la decorrenza è semmai, di nuovo, il momento in cui il danno diventa riconoscibile.
Infine: una richiesta scritta che arrivi al destinatario corretto interrompe il termine. E prima di andare in giudizio va formulata la richiesta e atteso un periodo fissato dal Codice delle assicurazioni, che varia secondo il danno e il caso di intervento.
I documenti da procurarsi subito
Qui non esiste constatazione amichevole: manca la controparte che la firmi. Il fascicolo lo costruisci tu, e i primi giorni contano più del resto.
La denuncia alle forze dell'ordine. Nel veicolo non identificato è ciò che fissa la dinamica vicino ai fatti. Va fatta subito; se sono intervenute pattuglie, chiedi copia del verbale.
Il referto dello stesso giorno. Il collegamento tra evento e lesione sarà il terreno di scontro principale: un pronto soccorso una settimana dopo indebolisce una posizione che era solida.
Testimoni e telecamere. Nomi e recapiti si raccolgono sul posto. Gli impianti sovrascrivono le immagini in pochi giorni: al titolare — negozio, condominio, Comune — va chiesta per iscritto la conservazione, con data e orario.
Servono poi le foto dei luoghi e dei veicoli e la prova delle conseguenze economiche: spese mediche, giorni di lavoro persi, assistenza. Su come ordinare il fascicolo c'è la guida ai documenti della richiesta risarcitoria.
Se il danno non è stradale ma sanitario
Questo Fondo riguarda solo la circolazione. Se il danno nasce da cure mediche risponde la struttura sanitaria, per il proprio operato e per quello del personale di cui si avvale: la prima domanda è chi paga in concreto.
La legge del 2017 sulla responsabilità sanitaria ha previsto sia un fondo di garanzia per i danneggiati, sia un'azione diretta verso l'assicuratore della struttura. La loro operatività dipende però dalla normativa di attuazione: va verificata quando si agisce.
Cambiano anche i termini: dieci anni verso la struttura, cinque verso il medico dipendente, con eccezioni caso per caso. Non trasportare i due anni della strada su una vicenda ospedaliera. E se a un incidente segue un errore in ospedale, restano due responsabilità distinte, con termini e controparti diversi.
Prima di dare per perso il caso
Vale la pena controllare cosa esiste già: una polizza infortuni personale, le garanzie accessorie della tua RCA, le coperture collegate a carte di credito o al conto, le polizze del datore di lavoro se l'incidente è avvenuto durante il lavoro o nel tragitto. Se e quanto si cumulino con il risarcimento non è sempre pacifico e dipende dalla polizza, ma verificarle costa poco e quasi nessuno lo fa.
La cosa utile, ora, è capire quale canale è il tuo e quanto tempo hai davanti. È il senso di una prima valutazione gratuita: guardare le carte e dire cosa si può fare e cosa no. Ogni vicenda va poi esaminata nei suoi dettagli, che qui spostano l'esito.