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Chi paga le spese se la causa si perde

Pubblicato il 14 settembre 2026

Se la causa si perde, di regola le spese legali della controparte le paga chi ha perso: è la regola della soccombenza, scritta nell'articolo 91 del codice di procedura civile. Ma «di regola» non significa «sempre», e quella cifra non è la parcella dell'avvocato avversario: è un importo che stabilisce il giudice, dentro limiti pubblici e stimabili prima di cominciare.

Molte persone rinunciano a un risarcimento non perché credano di avere torto, ma perché temono che una causa persa le rovini. È una paura ragionevole, e si affronta con le regole in mano.

Cosa comprende davvero la condanna alle spese

Il compenso dell'avvocato vincitore si liquida secondo parametri fissati con decreto del Ministero della giustizia: forbici di minimi e massimi che cambiano in base al valore della causa e alle fasi svolte — studio, introduttiva, istruttoria, decisionale. Se con il suo legale aveva pattuito di più, la differenza resta a carico suo.

Si aggiungono il rimborso delle spese documentate e gli oneri di legge, più il costo del consulente tecnico avversario quando il giudice lo riconosce fra le spese ripetibili. Il tuo consulente di parte resta invece a carico tuo comunque vada: è una spesa per costruire la prova, non un rischio legato all'esito.

È quindi un ordine di grandezza calcolabile prima, perché i parametri sono pubblici. E la stima si può chiedere per iscritto: ogni avvocato è tenuto a comunicare in forma scritta la prevedibile misura del costo, distinguendo spese, oneri e compenso.

Quando il giudice compensa, e perché non è una garanzia

L'articolo 92 permette di compensare le spese, in tutto o in parte, in alcuni casi: soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza su un punto decisivo. Un intervento della Corte costituzionale ha poi allargato l'elenco ad altre gravi ed eccezionali ragioni, che il giudice deve però motivare.

Nel danno alla persona la soccombenza reciproca è frequente, perché è raro che una domanda venga respinta per intero: più spesso viene accolta in parte. Ma non è una rete di sicurezza: la compensazione è una facoltà discrezionale, non un diritto, e l'uso che se ne fa varia molto da giudice a giudice.

Vincere meno di quanto si chiedeva non è perdere

Se ottieni meno di quanto chiedevi ma qualcosa ottieni, non sei la parte soccombente. Esiste però un meccanismo da conoscere prima: se il giudice accoglie la domanda in misura non superiore a una proposta conciliativa che avevi rifiutato senza giustificato motivo, le spese maturate dopo quella proposta le paghi tu, pur avendo vinto.

È la ragione per cui una richiesta calcolata sulle tabelle, alta ma difendibile, protegge più di una gonfiata, e per cui ogni offerta va pesata nel merito. È lo stesso calcolo che si fa scegliendo fra transazione e causa civile. Sul versante opposto, l'articolo 96 consente di condannare chi agisce con mala fede o colpa grave anche a risarcire il danno: ipotesi rara, ma esistente.

Il perito: chi lo anticipa e chi lo paga alla fine

Il consulente tecnico d'ufficio è spesso la voce più pesante. Nominandolo, il giudice fissa un fondo spese e indica chi deve versarlo: di norma chi ha chiesto l'accertamento, o il ricorrente. È un anticipo, non un'attribuzione definitiva: la ripartizione la decide il provvedimento che chiude il procedimento.

C'è però un dettaglio poco noto. Verso il perito le parti rispondono, di regola, in solido: il decreto di liquidazione vale come titolo verso entrambe, e chi paga si rivale poi sull'altra. Se la controparte è poco solvibile, il rischio va messo in conto dall'inizio.

Nell'accertamento tecnico preventivo il contributo unificato è ridotto rispetto all'ordinario, e in quella sede il giudice di regola non liquida le spese di difesa: restano da regolare nel merito. Che cosa accada se il merito non si fa mai è punto discusso, da verificare sul caso concreto.

Se il caso è sanitario invece che stradale

Nella responsabilità sanitaria, prima di citare in giudizio, la legge impone il passaggio dall'accertamento tecnico preventivo con finalità conciliative oppure dalla mediazione: una condizione di procedibilità, ma anche un filtro che costa molto meno di una causa e spesso la evita.

C'è poi una scelta che incide direttamente sul rischio: convenire soltanto la struttura, oppure anche il singolo medico. Se la domanda verso il medico viene respinta, verso di lui si è soccombenti e le sue spese le paghi tu, anche quando con la struttura le cose sono andate bene. Due fronti si aprono caso per caso, non per abitudine.

Nel sinistro stradale il quadro cambia. La fase che precede la causa è governata dalla richiesta risarcitoria all'assicuratore, che apre un periodo entro cui la compagnia deve formulare un'offerta motivata o un diniego motivato; quali altri passaggi preliminari siano obbligatori dipende dal tipo di domanda e dal valore, ed è cambiato con le ultime riforme: va verificato sul caso concreto prima di muoversi. La controparte, comunque, è di norma l'assicurazione: solvibile, quindi un'eventuale condanna alle spese sarà effettiva. Conta anche il valore: una causa di valore più contenuto sconta parametri più bassi, quindi un rischio minore.

Infine il tempo: ogni grado è un blocco di spese a sé, e un'impugnazione respinta integralmente comporta un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Un motivo in più per sapere prima quanto può durare la causa.

Le coperture che quasi nessuno controlla

Molte polizze contengono una garanzia di tutela legale: casa, auto, conto corrente o carta, sindacati e associazioni. Entro il massimale copre le spese di difesa e spesso anche quelle a cui si viene condannati perdendo. Molti ce l'hanno e non lo sanno.

Tre cose vanno verificate sul fascicolo di polizza, non a memoria: l'ambito, perché diverse coperture escludono la materia contrattuale o proprio le controversie sanitarie; la decorrenza, perché quasi tutte richiedono che il fatto sia successivo all'inizio della garanzia; l'eventuale obbligo di avvisare l'assicuratore prima di dare l'incarico. Il documento da procurarsi è il set delle condizioni generali, non il certificato.

Nella tutela legale, poi, la libera scelta del difensore è un diritto riconosciuto dal codice delle assicurazioni: l'assicuratore può chiedere di essere informato, non imporre un nome.

Patrocinio a spese dello Stato: cosa copre e cosa no

Se il reddito rientra nel limite previsto — un valore aggiornato periodicamente, da verificare — lo Stato paga il difensore e i consulenti della parte ammessa.

Qui però circola un equivoco che costa caro: l'ammissione non mette al riparo dalla condanna alle spese in favore della controparte, che resta a carico della parte ammessa. Il patrocinio abbatte il costo di agire, non azzera il rischio di soccombenza. E può essere revocato se il reddito cambia o risulta diverso da quello dichiarato.

Come si riduce il rischio, e la domanda giusta

Il rischio non si elimina, si dimensiona. Quattro cose lo riducono: una valutazione medico legale seria prima di muoversi, che dica se l'errore è dimostrabile, non solo se c'è stato un danno; una domanda quantificata sulle tabelle invece che sulla speranza; le coperture verificate prima e non dopo; la fase conciliativa usata sul serio, perché una perizia collegiale favorevole cambia i conti anche per l'altra parte.

La domanda utile non è «rischio di perdere?», ma «quanto rischio, in cifra, e a fronte di che cosa?». È un conto che si può fare prima di depositare qualsiasi atto.

Se vuoi che venga fatto sui tuoi documenti, la prima consulenza non ha costi e non impegna a nulla. Le variabili sono molte, e nessuna regola generale sostituisce l'esame del caso concreto.

Questo articolo ha finalità informative. Il tuo caso ha date, documenti e responsabili propri: la valutazione è gratuita e la facciamo noi, al 800 131 775.

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