Ti fai male andando al lavoro o tornando a casa: per la legge non è un incidente privato, è un infortunio in itinere, cioè un infortunio sul lavoro. Le strade aperte diventano due: la tutela INAIL, che opera a prescindere da chi ha sbagliato, e — se c'è di mezzo un altro veicolo — la richiesta a chi ha causato l'incidente.
Non si escludono e non coprono le stesse cose: l'indennizzo dell'INAIL non è il risarcimento del danno, ne copre una parte e con regole sue. Percorrerne una sola è l'errore che costa di più.
Cosa copre il tragitto
La tutela riguarda il percorso tra casa e lavoro, quello tra due luoghi di lavoro e quello verso il luogo del pasto quando in azienda non c'è una mensa.
Il percorso deve essere quello normale: non il più breve in assoluto, ma quello ragionevole visti traffico e orari. Deviazioni e interruzioni la fanno perdere quando sono estranee al lavoro e non necessitate; le soste brevi e le esigenze quotidiane essenziali — accompagnare un figlio a scuola è l'esempio più frequente — di regola no. Il confine si decide sui fatti.
Il mezzo privato è il punto su cui si litiga
A piedi e con i mezzi pubblici la copertura è piena. Con l'auto privata opera se l'uso del mezzo è necessitato: il collegamento pubblico non c'è, gli orari non si conciliano con i turni, il tragitto sarebbe troppo gravoso.
Necessitato non significa comodo, ed è qui che l'istituto nega. La difesa è documentale: turni e orari di servizio, tabelle delle linee, distanza dalla fermata. Raccoglili subito, perché gli orari cambiano.
Per la bicicletta vale una regola più larga: una modifica legislativa ha stabilito che il suo uso si considera sempre necessitato, anche in città. Per monopattini e micromobilità la questione è più recente e meno assestata: va verificata caso per caso.
Quando la copertura salta comunque
Alcune esclusioni sono scritte nella legge: restano fuori gli infortuni causati direttamente dall'abuso di alcolici e psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti; la tutela non opera per chi guidava senza la prescritta abilitazione.
Attenzione: una normale infrazione al codice della strada non fa perdere di per sé la tutela INAIL, che prescinde dalla colpa. Pesa invece sull'altra strada, dove il concorso di colpa riduce proporzionalmente il risarcimento.
Se l'INAIL ha già rifiutato, il rigetto non è l'ultima parola: c'è un'opposizione e poi la via giudiziaria, con termini brevi che decorrono dalla comunicazione.
L'INAIL indennizza, il responsabile risarcisce
L'INAIL eroga un indennizzo: automatico, dovuto anche senza colpa, calcolato con tabelle proprie. Copre l'inabilità temporanea e, se restano postumi, il danno biologico secondo soglie di legge: sotto il 6% di invalidità nulla, dal 6 al 15% un capitale, dal 16% una rendita con una quota per le conseguenze patrimoniali.
Il risarcimento è la riparazione integrale del danno, e la deve chi l'ha causato. Comprende voci che l'INAIL non considera — la sofferenza, lo stravolgimento delle abitudini di vita — e cose che non guarda affatto: il veicolo distrutto, il casco, gli occhiali. È la differenza tra INAIL e risarcimento danni, e il caso limite la mostra: sotto il 6% l'INAIL non riconosce nulla per la permanente, ma il danno civile resta per intero a carico di chi ti ha investito.
Il differenziale: come si incastrano le due somme
Non si viene pagati due volte per la stessa voce, ma il conteggio non è una sottrazione secca. L'orientamento oggi prevalente impone di confrontare poste omogenee: quanto l'INAIL ha versato per il danno biologico si detrae dal danno biologico liquidato in sede civile, non dal danno morale né dalle spese; la quota di rendita per le conseguenze patrimoniali si confronta con il danno patrimoniale.
Quello che avanza è il danno differenziale e spetta a te; accanto c'è il danno complementare, cioè le voci che l'INAIL non copre affatto e che quindi non si scomputano. Il meccanismo e i documenti che lo provano sono in quello che l'INAIL non paga.
Per le somme erogate, poi, l'INAIL può rivalersi sull'assicurazione di chi ha causato l'incidente: non è un problema tuo, ma cambia la trattativa, perché una parte di quel risarcimento è già promessa all'istituto.
I termini non sono uno solo
L'errore più frequente è ragionare con una data sola: i termini sono tre e corrono in parallelo.
Verso l'INAIL il termine per le prestazioni è di tre anni. Verso il responsabile della circolazione e la sua assicurazione si parte da due anni, il termine proprio del danno da circolazione di veicoli. Quando però il fatto costituisce reato — e con lesioni di una certa gravità accade spesso — si applica il più lungo termine previsto per quel reato. È una regola che salva posizioni apparentemente chiuse, ma dipende dalla gravità delle lesioni e dall'eventuale procedimento penale: va verificata sul caso concreto. Il consiglio pratico: non contare sull'allungamento, muoviti entro i due anni.
Se è coinvolta una responsabilità del datore di lavoro i tempi sono più larghi: dieci anni se l'azione si fonda sulla violazione dell'obbligo contrattuale di sicurezza, cinque se impostata come illecito comune. Superati i tre anni con l'INAIL, non è detto che il resto sia perso.
Un ultimo equivoco: se a farsi male è un minorenne, la minore età non sospende da sola la prescrizione, perché i genitori lo rappresentano. A spostarla è semmai il momento in cui il danno diventa riconoscibile.
Cosa fare nei primi giorni
- Avvisa subito il datore di lavoro: l'obbligo di dare notizia è tuo, e il ritardo può costare l'indennità dei giorni prima della denuncia.
- Fatti refertare lo stesso giorno, facendo scrivere che stavi andando o tornando dal lavoro, con orario e itinerario: quella frase vale più di ogni ricostruzione fatta dopo.
- Chiama le forze dell'ordine se c'è un altro veicolo: il verbale è la base dell'altra strada. Se chi ti ha investito è fuggito o non era assicurato, c'è un fondo di garanzia con regole sue.
- Salva la prova di orario e percorso: timbratura o foglio presenze, itinerario abituale, orari dei mezzi quel giorno.
- Tieni tutto: certificati, ricevute, giorni di assenza, preventivi per il veicolo.
La richiesta all'assicurazione ha contenuti obbligatori e tempi di attesa prima di poter agire in giudizio: i passaggi sono quelli del sinistro stradale.
Se il danno peggiora in ospedale
Capita che la lesione iniziale sia contenuta e che a renderla permanente sia ciò che viene dopo: una frattura ridotta male, un'infezione, un intervento tardivo. Di regola le cure restano riconducibili all'infortunio ai fini INAIL, ma la parte di danno aggiuntiva ed evitabile può essere chiesta alla struttura sanitaria: responsabilità diversa, prova diversa, termini diversi — dieci anni verso la struttura, cinque verso il medico.
Qui la differenza la fanno i documenti: serve la cartella clinica completa, chiesta presto, e le modalità per ottenerla sono precise. Serve poi un medico legale che separi il danno dell'incidente da quello aggiunto dalle cure: senza quella separazione le due responsabilità si annullano a vicenda.
Se ti è successo e non sai quale strada percorrere, la prima valutazione è gratuita: si guardano insieme referti, verbale e pratica INAIL. Ogni caso ha le sue variabili e va esaminato per sé.